17 Giugno 2021
ORDINANZA SINDACALE N.9 – MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI
ORDINANZA SINDACALE N.9 – MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI
- E’ fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori o comunque ai soggetti che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti all’interno del territorio comunale di provvedere, entro il 30 giugno 2021 e secondo le modalità stabilite nel successivo art. 2, alla ripulitura di tali aree da erbe secche, sterpaglie, stoppie, cespugli, arbusti, rovi e residui di coltivazione, nonché allo sgombero da rifiuti, detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant’altro possa essere veicolo di innesco o propagazione di incendio.
- Le aree di cui al precedente comma nel periodo di rischio incendi, ovvero dal 15 giugno al 20 settembre 2021 (salvo le proroghe di cui al successivo art. 10) dovranno essere mantenute pulite e in condizioni idonee ad evitare il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, tali da favorire l’innesco o la propagazione di incendi.
- I proprietari dei fondi siti in aree di interfaccia bosco- insediamenti abitativi, produttivi e/o ricreativi o frontisti delle strade confinanti con le suddette aree, sono obbligati ad effettuare la ripulitura dell’area circostante per un raggio di almeno 20 mt e a mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza.
- È vietato, nel periodo 15 giugno al 20 settembre 2021 (salve le proroghe di çui al successivo art. 1 O), accendere fuochi in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree boscate, arborate o cespugliate, di serbatoi e tubazioni di gas, lungo le strade e, in genere, in tutte le aree a rischio sopra indicate, nonché usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono scintille, o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera.
- Ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio in serbatoi fissi per uso domestico e non, è fatto obbligo nel suddetto periodo, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 10,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.
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