AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO
IL SINDACO
VISTO l’art. 21 della Legge 10 Aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudici di Assise, come modificato dalle leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441;
R E N D E N O T O
1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, sono invitati ad iscriversi, entro e non oltre il 31 luglio p.v. negli elenchi comunali.
2. I GIUDICI POPOLARI devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
c) licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
d) licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte di Assise di Appello.
3. NON POSSONO ASSUMERE L’UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE:
a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio
appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dello Stato, in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Le domande, corredate dalla dichiarazione di autocertificazione dei prescritti documenti, in carta esente da bollo, devono essere presentate all’ufficio protocollo del Comune dalle ore 9.00 alle 12.00 di tutti i giorni feriali.
Dalla Residenza Municipale, lì 30 Aprile 2009
IL S I N D A C O
- Paolo RUSSOMANDO -